News 2010
Istituito il Fondo di garanzia sui mutui
Con decreto del Ministero dell’Economia e Finanza n.132 del 21 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n, 192 del 18 agosto è stato istituito un Fondo di 20 milioni di euro che garantirà la copertura delle rate non pagate, i requisiti sono i seguenti:
- che il reddito complessivo familiare non superi i 30mila euro
- che la situazione economica equivalente (Isee) non superi le 30mila euro
- che l’immobile, deve essere “non di lusso”,
- che il mutuo non superi le 250 mila euro
- che il richiedente dimostri che la sua situazione economica sia mutata negativamente dimostrando i motivi per i quali non può assolvere , ad esempio perdita di lavoro , morte di uno dei componenti con reddito etc
- aumento della rata a tasso variabile di almeno il 25% in caso di pagamenti semestrali , 20% in caso di rate mensili
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Precisamente, i presupposti oggettivi sono:
perdita del lavoro dipendente a tempo indeterminato o fine del contratto di lavoro parasubordinato (o assimilato) senza aver trovato una nuova occupazione nei tre mesi successivi
decesso o sopravvenienza di condizioni di non autosufficienza di un componente della famiglia che percepisce almeno il 30% del reddito complessivo dell’intero nucleo convivente
spese mediche (o per assistenza domiciliare) documentate non inferiori a 5mila euro
spese di manutenzione o ristrutturazione (assolutamente necessarie) sempre per importi non inferiori a 5mila euro
aumento della rata del mutuo a tasso variabile – di almeno il 25% in caso di pagamenti semestrali, del 20% nell’ipotesi di rate mensili.
La domanda deve essere presentata presso l’Istituto competente che procederà entro dieci giorni ad inoltrarla al Fondo di solidarietà che dovrà rilasciare nulla osta entro 15 giorni
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 31/E del 7 giugno 2010 hanno esteso l'agevolazione della "prima casa" anche alle nuove pertinenze e agli ampliamenti, anche se riferiti a immobili acquistati ante 1982. Ed evita la decadenza dall'agevolazione chi vende un'abitazione acquistata da meno di cinque anni e compra entro un anno un'altra abitazione principale, anche se situata all'estero. Viene inoltre evitata la decadenza dall’agevolazione a coloro che vendono casa comprata da meno di 5 anni e acquistano entro l’anno un’altra abitazione principale. La norma vale anche se l’immobile è sito all’estero.
La circolare riconosce l’agevolazione nei seguenti casi:
- acquisto successivo di un box, da destinare a pertinenza di una casa che non è stato acquistato con l’agevolazione in quanto , all’epoca dell’acquisto , prima del 1982, il beneficio “prima casa” non era ancora vigente;
- acquisto di una cantina, da destinare alla pertinenza di una casa per il cui acquisto l’agevolazione non fu riconosciuta a causa di un orientamento dell’amministrazione finanziaria;
- acquisto di una unità immobiliare destinata a essere accorpata ad abitazione già di proprietà dell’acquirente, ma acquistata senza l’agevolazione “prima casa”, dato che all’epoca dell’acquisto il compratore non aveva i requisiti per l’acquisto agevolato, come ad esempio nel caso in cui l’acquisto era stato effettuato da chi era titolare di altre abitazioni.
Al via incentivi per risparmio energetico sugli immobili
Partono domani gli incentivi sulle abitazioni sostenibili di nuova costruzione in classe energetica A e B, previsti dal decreto legge 40/2010 . Il DM di attuazione chiarisce alcuni dubbi ad esempio è permesso cumulare tale incentivo con altri benefici previsti sugli immobili dalle vigenti disposizioni. L’agevolazione potrà quindi essere richiesta anche da quanti hanno usufruito della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici o di quella del 36% per le ristrutturazioni.
Potranno richiedere il bonus tutti coloro che hanno sottoscritto il preliminare di compravendita successivamente al 6 aprile, data di entrata in vigore del decreto attuativo. L’erogazione è poi subordinata all’attestato di certificazione energetica rilasciato da un soggetto accreditato, che deve essere contattato dal costruttore o dal venditore a seconda che l'immobile sia nuovo o usato. In base al Dpr 380/2001, infatti, per nuova costruzione non si intendono solo gli edifici realizzati ex-novo, ma anche quelli ampliati sulla base di costruzioni esistenti all'esterno della loro sagoma.
Entro quarantacinque giorni dalla stipula l'acquirente trasmette copia autentica dell'atto munita degli estremi della registrazione.
Per gli immobili “verdi” in classe energetica A e B sono a disposizione in tutto 60 milioni di euro, fruibili entro dicembre 2010 fino ad esaurimento del fondo. Per poter accedere all’incentivo, per ottenere gli 83 euro per metro quadro, fino a 5 mila euro, è necessario migliorare il fabbisogno di energia primaria del 30% (classe B). Per accedere al bonus di 116 euro a metro quadro, fino a 7 mila euro, è necessario migliorare del 50% il fabbisogno energetico. I parametri di riferimento sono quelli contenuti nel Decreto Legislativo 192/2005 e successive modifiche-
Contributi per acquisto di immobili stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico
Con Decreto del Ministero sviluppo economico 26/03/2010, G.U. 06/04/2010, sono state emanate le modalità di erogazione delle risorse del fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilita' e di miglioramento della sicurezza sul lavoro.
Le risorse del fondo sono erogate mediante contributi, nelle percentuali di costo di seguito indicate, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato dal cedente all'atto dell'acquisto dei seguenti beni, al netto dei costi di gestione:
a) contributo pari a 83 euro per metro quadrato di superficie utile e nel limite massimo di 5000 euro, per l'acquisto di immobili di nuova costruzione, come prima abitazione della famiglia, con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e contributo pari a 116 euro per metro quadrato di superficie utile e nel limite massimo di 7000 euro, per l'acquisto di immobile con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 50% rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni; il raggiungimento delle prestazioni energetiche di cui al precedente comma deve essere certificato sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, da un soggetto accreditato.
I contributi sono corrisposti per operazioni di vendita stipulate non anteriormente alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
b) In caso di acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica , per i quali il preliminare di compravendita sia stato stipulato, con atto di data certa successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione del contributo all'acquirente e' subordinata alla sussistenza dell'attestato di certificazione energetica sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, rilasciato da un soggetto accreditato, senza oneri a carico del fondo.
Moratoria mutui, sospensione totale o parziale , quale opzione conviene scegliere!
Tra la riduzione delle rate e l’ integrale sospensione , proposta dalla moratoria sui mutui , c'è una differenza fondamentale, anche se in entrambi i casi slitta la durata del mutuo di un anno. La differenza sostanziale è che se si sceglie la sospensione della sola quota capitale, dunque continuando a pagare mensilmente gli interessi , al termine della moratoria le rate saranno conteggiate senza aggravi. Diversamente optando per la sospensione totale delle rate , si accumulerà alla rata , una quota di interessi non pagati che andranno ad aggiungersi al debito originario. Non tutte le banche al momento sono propense verso questa soluzione, infatti la maggior parte degli istituti di credito non hanno preso alcuna posizione , omettendo di dichiarare di voler spalmare la quota interessi non pagata su tutto il periodo residuo del mutuo, ma, come del resto prevede l'accordo, si riservano il diritto di valutare caso per caso i termini del «rientro.
Quindi portando come esempio un caso concreto , nel caso si decida di sospendere totalmente un finanziamento con debito residuo da duecento mila euro, si accumulerà un debito da interessi non pagati durante l'anno di moratoria per 12.000 euro, in tal caso se la banca opterà per farsi restituire solo i dodicimila euro , per i successivi 180 mesi rimanenti , la sospensione appare consigliabile . Se diversamente tale somma la vuole restituita, ad esempio , in soli tre anni , con rata di 333,34 euro mese , tale scelta sarà per il cliente , sicuramente più onerosa. Dunque, note le premesse, ponete attenzione e verificate con la banca la soluzione migliore .
febbraio 2009
Mutui tasso fisso o tasso variabile.
I mutui possono essere suddivisi in tre tipologie principali in base al tasso di interesse applicato:
mutui tasso fisso
mutui tasso variabile
mutui tasso misto
Ma quali sono le previsioni per il 2009-2010 dei tassi di interesse?
Secondo una analisi del Centro studi di Confindustria , sono in arrivo nel 2009 risparmi significativi per le famiglie che hanno un mutuo immobiliare a tasso variabile grazie alla discesa dei tassi d'interesse della Bce.
dopo una serie di tagli da parte della Banca centrale europea nel corso dell'anno, il tasso ufficiale sarà pari all'1,75% in media nel 2009 (2,12 punti percentuali in meno rispetto alla media del 2008).
Questo si traduce dunque - per chi ha un mutuo a tasso variabile – in un risparmio annuo di circa 2.064 euro.
E’ bene sottolineare che la scelta del tasso è un fattore fondamentale per la futura serenità del mutuatario, tale scelta infatti si riflette oltre che sul costo del finanziamento (totale interessi da pagare), anche sul bilancio familiare e quindi sul tenore di vita.
I mutui sopra elencati rappresentano le principali tipologie contrattuali, naturalmente ogni banca può combinare i vari elementi: tasso, durata, tipo di garanzia aggiuntiva ecc. in modo da costruire prodotti personalizzati per soddisfare le esigenze della propria clientela.
2 Ottobre 2009
Al via il risarcimento in caso di ritardo surroga
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,il 5 di agosto 2009, la legge di conversione del Decreto Anticrisi (Decreto Legge 78/2009).Dunque sarà possibile , nel caso in cui le banche ritardino la surroga , entro i 30 giorni, ottenere un risarcimento . La penale applicata alla banca prevede il pagamento di una penale pari all'1% del valore del mutuo, per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Ancora purtroppo non sono state rese note le modalità per richiedere ed ottenere il risarcimento e questo “gap” costituisce un elemento negativo e comporta un grave danno per i consumatori che rischiano pertanto di venire nuovamente presi per i fondelli!
Speriamo e crediamo che tale “gap” rappresenti una semplice dimenticanza, invitando il governo , in tempi celeri, a predisporre ed attuare e rendere note le procedure per ottenere il risarcimento .
5 agosto 2009